Stampante 3D. Badge. Digitale. Gdpr nelle scuole, che fare: soggetti coinvolti e adempimenti. Anche le scuole sono chiamate ad adeguarsi al GDPR e al D.
Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo scorso 19 settembre ed intervenuto ad incidere sul Codice privacy. La necessità è quella di rivedere l’organizzazione delle attività, non semplicemente in termini formali – attraverso un adeguamento documentale – quanto, piuttosto, a realizzare una rivoluzione culturale all’interno di molte prassi. La sfida dell’accountability, anche per la scuola La vera sfida, anche per il settore dell’istruzione, è rappresentata dal dare concretezza al principio di accountability – anche noto come principio di responsabilizzazione – su cui poggia l’intero impianto normativo e, al tempo stesso, evitare la paralisi delle attività delle istituzioni per via di un timore (immotivato a parere di chi scrive) verso le novità introdotte dalla disciplina comunitaria. I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati Il Responsabile del trattamento Il sub-responsabile del trattamento Il responsabile esterno. Dati Personali (o sensibili): quali sono e come trattarli (GDPR 2020)
Dati personali e sensibili: mai quanto adesso è importante fare chiarezza sulla loro natura e caratteristiche, per capire a fondo la realtà attuale della privacy.
Tutto questo in particolare alla luce di una delle maggiori trasformazioni realizzata negli ultimi anni nell’Unione Europea (UE): l’ adozione del Regolamento Europeo 679/2016 per la Protezione dei Dati Personali (nella versione inglese noto come GDPR – General Data Protection Regulation) che troverà piena applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018. Esso tenta di dare pari dignità ai diritti degli individui che intendano proteggere i propri Dati Personali in tutta l’UE in modo omogeneo. Natura, caratteristiche e tipologie dei dati personali A fronte della sua prossima applicazione il Regolamento produrrà effetti in molti settori. Come vengono raccolti di solito i dati personali L’uso appropriato di standard nell’era digitale contribuisce a determinare la compatibilità delle risorse, che ne consente l’interoperabilità.
Applicare il GDPR. Le linee guida europee (2019) Compiti del Garante - Garante Privacy. I Compiti del Garante sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali. - controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui; - collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
Regolamento Ue 2016/679 - Garante Privacy. La pagina contiene link alla normativa e ai documenti interpretativi, schede informative e pagine tematiche, ed è in continuo aggiornamento.
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati - Garante Privacy. Diritti Come tutelare i tuoi dati Doveri, come trattare i dati personali degli altri Home news Aggregatore Risorse Insediato oggi il nuovo Collegio del Garante privacy.
Pasquale Stanzione Presidente Covid-19: FAQ del Garante privacy su app nazionale di contact tracing e app regionali Privacy Shield: le FAQ dell’EDPB sulla sentenza Schrems II. Search Form Portlet g-menu Portlet. TastoEffeUno.it - Il portale dell'apprendimento online. Bonus merito: si possono o non si possono pubblicare i nominativi dei docenti? - Orizzonte Scuola Notizie. Comma 128 della Legge 107 del 2015: la somma di cui al comma 127( il noto premio per i docenti meritevoli), definita bonus, e’ destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.
Tutto chiaro? Tutto semplice? No. Perché ancora oggi non vi è la certezza sul fatto se si possono pubblicare i nominativi dei docenti “meritevoli”, se si possono pubblicare i nominativi con la somma percepita, o se invece è più corretto riportare i dati nella forma aggregata più rigida, cioè indicando la somma destinata ai docenti meritevoli indicando il numero dei docenti destinatari, la percentuale di riferimento, ma senza alcun nominativo. Che il bonus docenti sia una retribuzione accessoria è fatto notorio. Senza dimenticare un fatto di notevole importanza.