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Diritto

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La magistratura ordinaria - Giustizia ordinaria - Articoli - Lega consumatori. Organi della giurisdizione ordinaria Gli organi giurisdizionali ordinari non sono previsti espressamente nella Costituzione, ad eccezione della Corte di Cassazione (art. 111 Cost.), bensì nella legislazione sull’ordinamento giudiziario. Gli organi della giustizia civile e penale sono: - Giudice di Pace, giudice monocratico scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza. E' un magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili che penali e riguardano le cause di minor valore. Le sentenze pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al Tribunale del distretto della città in cui ha sede il Giudice di Pace. - Tribunale, organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia.

Per cause civili e penali di maggiore rilevanza e gravità il Tribunale giudica come collegio formato da tre giudici. - Corte di Cassazione, è unica e ha sede a Roma. Duello Renzi-Zagrebelsky su referendum. Il costituzionalista: "Svolta oligarchica". Il premier: "Offensivo verso gli italiani" Duello tra il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il giurista Gustavo Zagrebelsky a "Si o No" su La7 condotto da Enrico Mentana, sul referendum per la riforma costituzionale. Nel confronto in prima serata, dopo il botta e risposta su "gufi" e "parrucconi", Renzi e Zagrebelsky dibattono sui "rischi padronali". "Lei ha firmato un appello in cui dice che in questa riforma ci sono dei rischi padronali. Mi dice quale articolo configura questo rischio?

", chiede il premier. "Rischio di concentrazione dei poteri - precisa il costituzionalista - per cui rischiamo di passare dalla democrazia all'oligarchia". "Il giudizio del professore secondo il quale questa riforma avrebbe in sé un rischio autoritario è offensivo nei confronti degli italiani", insiste Renzi. Gustavo Zagrebelsky punta sulla presunta "svolta autoritaria" determinata dal combinato disposto tra riforma costituzionale e legge elettorale. Zagrebelsky continua a battere sulla svolta oligarchica. Uniti per i Diritti Umani, Materiali Educativi, Video. L’educazione è il fondamento e il catalizzatore per apportare un cambiamento alla situazione dei diritti umani nel mondo, ma gli educatori necessitano di materiali e strumenti che possano facilmente usare per includere i diritti umani nel loro programma didattico. Riconoscendo questo, Uniti per i Diritti Umani ha la risposta: il Pacchetto Educativo “Dar vita ai diritti umani”.

Questo pacchetto gratuito per gli educatori fornisce agli insegnanti ed agli educatori di ogni dove una risorsa per aiutare a dar vita ai concetti dei diritti umani e fare in modo che diventino una realtà nel cuore, nella mente e nelle azioni di coloro che studiano questo soggetto. Iniziamo con alcune definizioni fondamentali. Umano: Un membro della specie Homo sapiens; un uomo, donna o bambino; una persona. Diritti: Cose che ti spettano o che ti sono concesse; libertà che sono garantite. Diritti Umani: I diritti che hai, per il semplice fatto di essere umano. 5.%20SOCIETA%20DI%20CAPITALI. Dirittoprivatoinrete. Dirittoprivatoinrete. La società a responsabilità limitata ( Ultimo aggiornamento febbraio 2015) Come si vede dalla nozione la S.r.l. costituisce un tipo più semplice di società di capitali rispetto alla S.p.a. e, di regola, di dimensioni minori. Sono sufficienti, infatti, solo diecimila euro (art. 2463 comma 2 n. 4) di capitale sociale per costituirla contro i cinquantamila euro della società per azioni.

La riforma ha profondamente inciso sulla S.r.l. che cessa di presentarsi come una piccola società per azioni. Abbiamo detto che la S.r.l. ha una disciplina meno rigida rispetto alla S.p.a. ma a prima vista pare che ciò tale affermazione non sia del tutto vera poiché vi ritroviamo gli organi della S.p.a. ( escluso il collegio sindacale che è obbligatorio solo nei casi previsti dall'art. 2477) con funzioni analoghe. In realtà nella S.r.l. è concessa una notevole autonomia statutaria che può in gran parte derogare la disciplina legislativa.

Questo può essere derogato dall'atto costitutivo. Scheda 38. Contratto di società nell'Enciclopedia Treccani. Contratto di società Enciclopedie on line Contratto di società In generale, la società è definibile come fenomeno associativo regolato da un contratto con il quale si organizzano persone e mezzi in vista dell’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Tuttavia, è ormai ammessa, per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, la costituzione per di società unipersonali con atto unilaterale. Il contratto su cui poggia la costituzione società rientra nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo, nei quali le prestazioni di ciascuno sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. Elementi essenziali del contratto di società sono: i conferimenti dei soci, lo svolgimento in comune di una attività economica, e il fine di divisione degli utili.

Voci correlate Società Impresa. La Società in accomandita sempli. La società in nome collettivo. La società in nome collettivo A differenza della società semplice, la società in nome collettivo ( s.n.c.) può svolgere attività commerciale. È regolata dagli artt. 2291 e ss. del codice civile, ma per i casi non regolati da questi articoli, si applicherà la normativa dettata per la società semplice. Ci occuperemo, quindi, solo della normativa specifica della s.n.c. che andrà sovrapposta a quella già trattata per la società semplice. L'obbligo d'iscrizione per la s.n.c. nel registro delle imprese sezione ordinaria, comporterà, rispetto alla disciplina della s.s., una diversa efficacia delle iscrizioni previste dalla legge per questo tipo di società.

In primo luogo è stabilito che nell'atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione (art. 2295 n.6 c.c.). Elenchiamo, ora, gli argomenti che riguardano la s.n.c. cliccandoci sopra per attivare gli ipercollegamenti: La società semplice. La società semplice Questo tipo di società è regolata negli artt. 2251 e ss. del codice civile. Pur se poco usata nella pratica, il suo studio è fondamentale in quanto il funzionamento degli altri due tipi di società di persone è basato su quello della società semplice in virtù dello specifico richiamo degli articoli2293 c.c. per la s.n.c. e 2315 c.c. per la S.a.s.

La società semplice non può svolgere attività commerciale. Consideriamo, ora, il primo elemento della società, cioè il contratto sociale: Passiamo a considerare i rapporti tra i soci; questi sono regolati dal contratto sociale, ma, in mancanza, si applicano le norme del codice civile; vediamo quelle relative alla disciplina dei conferimenti e dell'amministrazione della società. Consideriamo ora la disciplina dei conferimenti nella società semplice. In merito al capitale sociale il codice civile nulla dispone per la s.s.

Vediamo, ora, gli amministratori: È controverso se sia possibile nominare amministratori non soci. La rappresentanza. L'elemento fondamentale della rappresentanza è lo sdoppiamento di una parte negoziale; accade infatti, che il negozio giuridico, invece di essere posto in essere da colui che è il titolare del diritto, è in realtà concluso da un diverso soggetto, legittimato, però, a sostituirsi a lui. Qualche esempio lo abbiamo già fatto precedentemente quando abbiamo parlato dell'imprenditore che, non essendo in grado di svolgere direttamente tutti i suoi affari, si affida ad un'altra persona, il rappresentante, affinché quest'ultimo si sostituisca lui nello svolgimento di uno più negozi. Con questo, però, non abbiamo certo esaurito la figura della rappresentanza, perché quest'ultima può trovare la sua fonte, oltre che nella volontà del rappresentato, anche nella legge quando si decide di sostituire un soggetto ad un altro che non è in grado di badare ai propri interessi; distinguiamo quindi: Riassumendo possiamo identificare gli elementi essenziali della rappresentanza in questi tre momenti:

Uniti per i Diritti Umani, Materiali Educativi, Video. Azienda. Azienda (Avviamento) Sino ad ora abbiamo studiato l'impresa dal punto di vista soggettivo, occupandoci, cioè, della persona dell'imprenditore. Tuttavia l'imprenditore non potrebbe operare se non avesse i mezzi per poter produrre; tali mezzi costituiscono l'azienda.

Vediamo, quindi,con l'aiuto della tabella, che cos'è e a cosa serve l'azienda. Abbiamo visto che cos'è e come è composta l'azienda. Consideriamo, ora, un altro concetto, l'avviamento. L'avviamento è la capacità dell'impresa alla produzione di profitti. Possiamo concludere, quindi, che la capacità di un impresa ad attrarre clientela indica la misura dell'avviamento.Come è intuitivo la clientela verrà attratta dal complesso azienda+imprenditore, ma è ovvio che ognuno di questi elementi riesce ad attrarre la sua quota di clientela. l'avviamento non costituisce un bene immateriale dell'azienda, ma è un valore patrimoniale della stessa, tanto che può essere iscritto al bilancio come voce dell'attivo nei limiti dell'art. 2426 c.c. 1.

Imprenditore in generale. Il codice civile non definisce l'impresa, ma l'imprenditore con lo scopo di porre l'accento più sulla persona che svolge l'attività d'impresa che sull'attività stessa. Come risulta evidente da questa scelta, è alla persona dell'imprenditore che, di regola, la legge fa riferimento per la disciplina della sua attività ed, in particolare, per la determinazione degli obblighi da osservare. Prima di trattare della figura dell'imprenditore è necessario premettere che il codice civile ne distingue diversi tipi. Cerchiamo di riassumere nello schema come sono individuate le diverse figure d'imprenditore ricordando che cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi collegamenti ipertestuali Viene da chiedersi come mai il codice ha deciso di operare queste distinzioni; il motivo va ricercato nella diversa normativa applicabile alle diverse categorie d'imprenditori ed infatti:

Il contratto in generale. L'articolo 1321 definisce in maniera sintetica, ma completa, il negozio giuridico contrattuale. Essenziale per il nostro discorso è proprio capire i rapporti che intercorrono tra contratto e negozio giuridico, in quanto il contratto è il modello di tutti i negozi giuridici, e questo sia perché il codice civile non regola il negozio giuridico in generale, sia perché l'art. 1324 c.c. dispone che Ciò vuol dire che le regole previste per il contratto in generale si applicano anche alla maggior parte dei negozi giuridici anche unilaterali quando questi hanno contenuto patrimoniale.

Di molti argomenti relativi ai contratti (condizione, termine, nullità, vizi della volontà etc.) ce ne siamo già occupati in occasione dello studio del negozio giuridico. Di conseguenza la nostra analisi sul negozio giuridico "contratto" si concentrerà sui suoi aspetti peculiari, aspetti che normalmente non si riscontrano, o si riscontrano in maniera diversa, negli altri negozi. I diritti reali. All'inizio della nostra trattazione abbiamo distinto le tre categorie di diritti soggettivi, assoluti, relativi e potestativi. Nell'ambito della categoria dei diritti assoluti, distinguiamo i diritti reali che sono diritti assoluti su una cosa, una res, da cui derivano il nome.

Essendo diritti assoluti ne hanno le fondamentali caratteristiche, vediamole: I diritti reali sono quindi diritti assoluti, ma hanno una loro particolare classificazione; distinguiamo, quindi, tra: Il diritto di proprietà è quindi l'unico su una cosa propria, mentre gli altri sono tutti diritti che insistono sul diritto di proprietà e sono: Al di fuori dei diritti reali di godimento, ne abbiamo una altra particolare categoria, i diritti reali di garanzia, forse più simili ai diritti di credito se non fosse per alcune particolari caratteristiche che si fanno valere erga omnes. Sono diritti reali di garanzia: il pegno, sui beni mobili l'ipoteca, di regola costituita sui beni immobili.

Il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà è quello che forse più di qualsiasi altro diritto interpreta uno dei fondamentali bisogni dell'uomo, quello di avere un suo spazio dove può liberamente esplicarsi. Questo spazio, separato da quello degli altri esseri umani, è composto di luoghi e cose dove l'uomo può sviluppare liberamente il suo dominio, senza interferenze da parte di altri individui. Sin dai tempi più antichi questo bisogno è stato sempre riconosciuto dalle comunità umane, a volte come vero proprio dominio assoluto su luoghi, beni e anche persone, altre volte in una forma più attenuata dai vincoli imposti da ordinamenti giuridici evoluti. I tentativi delle società del cosiddetto socialismo reale di abolire o di svuotare di contenuto il diritto di proprietà, sono naufragati insieme a quelle forme di organizzazione sociale, che ormai esistono nella loro forma originaria solo in due stati, Cuba e Corea del Nord.