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Project-Based Learning In eLearning: What eLearning Professionals Should Know Project-based learning gives learners the opportunity to expand their knowledge base and develop skills through problem solving and investigation. A real world problem or question is at the heart of every project-based eLearning experience, and learners must conduct research and acquire the necessary information to arrive at their own conclusion. Project-based learning also encourages learners to share feedback and insights with their peers in a collaborative group setting, and then use modern eLearning technologies to share their findings. This approach focuses on the path leading to the solution, instead of just the solution itself. Online learners are able to gain invaluable experience by doing and actively participating in the learning process, rather than just reading the information presented and then taking a test at the end of the eLearning course.

Framadrop - Echange de fichiers This service no longer exists here… …but we’ll tell you where to find it! You can find a similar service hosted by structures in which we have trust by going to the following sites: ARN - Sans Nuage (French hoster - Lufi)Ethibox (French hoster - Lufi)Infini (French hoster - Lufi)Bastet (French hoster - Lufi)Zaclys (French hoster)Chapril (French hoster - Firefox Send)Disroot (Dutch foundation)NoMagic (British hoster - Lufi) Note that CHATONS offer this service in free access on entraide.chatons.org To go further

Alternanza WeCanJob - WeCanJob.it WeCanJob è un portale di Orientamento formativo e professionale. Scopri tutto, vai alla pagina “About us”. Sulla base dell’esperienza realizzata sul campo con numerose scuole, WeCanJob mette a disposizione “Alternanza WeCanJob”, uno strumento innovativo di formazione on line quale attività di Alternanza Scuola Lavoro. I destinatari della formazione sono gli studenti delle scuole superiori, sia di istituti tecnici e professionali sia di licei, valorizzandone le rispettive caratteristiche.

Pixelmator Pro Coordinatore e segretario: posso rifiutare l'incarico? Dopo aver ripubblicato la nostra storica guida (risalente ormai al 2012) sul ruolo del Coordinatore e del Segretario, pubblichiamo una integrazione sulla possibile rinuncia alla funzione di Coordinatore. Mentre l’art. 5/5 del D.Lgs. n.297/1994 prevede la figura del Segretario, per il Coordinatore non è previsto alcun riferimento normativo e, difatti, per “costituirsi” bisogna che ci sia una delega da parte del Dirigente al docente individuato a svolgere la funzione, ma a sua volta la delega per essere valida ha bisogno dell’accettazione da parte dell’interessato (è uno scambio tra proposta e accettazione). La proposta da parte del Dirigente dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere i compiti da svolgere, la durata dell’incarico e la relativa retribuzione (quest’ultima potrà essere stabilita in sede di contrattazione di istituto).

Anno sabbatico per docenti e Dirigenti. La guida Viste le numerose richieste di chiarimenti di diversi docenti e dirigenti scolastici proponiamo una guida esaustiva sull’aspettativa per anno sabbatico. Quali riferimenti di legge e normativi, chi può chiederlo, cosa deve fare il dipendente, cosa il dirigente, effetti giuridici e molto altro. Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”. È il caso dell’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico”.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1� BIENNIO ECONOMICO 2006-07 - ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, PERSONALI E DI STUDIO (art.24 del CCNL 4-8-1995) 1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 195716 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. Ferie come permessi personali e familiari: Dirigente non può negarle. Sentenza Ennesima sentenza di condanna ad un Dirigente scolastico che aveva negato ad un docente a tempo indeterminato i giorni di ferie da fruire come permesso retribuito per motivi familiari e personali. Dopo la recente sentenza del tribunale di Velletri questa volta tocca al tribunale di Milano. La docente nel novembre 2018 richiede i primi 3 giorni di permesso retribuito autocertificandone i motivi da fruire dal 19 al 21 dicembre. Agli inizi di dicembre fa richiesta di un ulteriore giorno di assenza attingendo ai 6 giorni di ferie e facendo partire l’assenza dal 18 dicembre e quindi “attaccando” questo ulteriore giorno ai 3 giorni già precedentemente richiesti.

Uso cellulari, Garante Privacy: possibile, ma le scuole possono regolamentare. E’ possibile sequestrarli? L’utilizzo dei cellulari da parte degli alunni costituisce oggi una problematica di non poco conto, in quanto nelle classi si è spesso costretti a richiamare gli alunni, che ne fanno uso nonostante sia proibito. Il vademecum elaborato dal Garante della Privacy risponde a molte delle domande che ci poniamo all’interno delle nostre scuole: Come proteggere privacy docenti graduatorie? Posso pubblicare sui social foto recite scolastiche? Si possono registrare le lezioni? Uno dei capitoli del citato vademecum è dedicato all’uso dei telefoni cellulari e degli apparecchi per la registrazione di suoni e immagini.

Didattica a distanza, le valutazioni si possono fare Scrivo in merito all’articolo uscito ieri su Tecnica della Scuola a proposito delle pratiche di didattica a distanza, attivate dei nostri Istituti in questi giorni di emergenza CoVid-2019. Il pezzo, fa alcune affermazioni riguardo la valutazione degli apprendimenti durante la didattica a distanza che hanno allarmato molti docenti e che non trovano riscontro in quella che è la normativa di riferimento. Mi riferisco, in particolare, a questo passaggio: «La didattica a distanza attivata dalle scuole, che ha visto tantissimi docenti impegnarsi volontariamente per farla funzionare, non è uno strumento che, almeno per adesso, possa considerarsi come attività didattica valevole per il conseguimento dei 200 giorni di scuola al fine della validità dell’anno scolastico, nemmeno uno strumento che possa consentire una idonea e legittima valutazione degli studenti.

Didattica a distanza con Hangouts Meet: come visualizzare con griglia tutti i partecipanti ad una lezione. VIDEO TUTORIAL E’ questo il momento in cui tanti docenti utilizzano quotidianamente Hangouts Meet di Google per preparare videolezioni asincrone oppure per attivare lezioni sincrone coi propri ragazzi. Non solo, Hangouts Meet nella didattica a distanza sta diventando anche molto utile per le call conferenze con lo staff dirigenziale, con i colleghi o con le segreterie. Grazie all’offerta di Google di aumentare a 250 il numero di utenti partecipanti alla riunione, Hangouts Meet è diventato, durante la DAD un valido strumento anche per gli organi collegiali: collegi, interclassi, intersezioni (volendo anche con la partecipazione dei genitori) programmazioni per classi parallele, consigli di classe, consigli di istituto. E’ talmente semplice l’utilizzo che nessuno fa fatica ad usarlo.

Didattica sospesa, se firmo il registro commetto falso ideologico? Pene fino a 10 anni. Facciamo chiarezza La legislazione emergenziale, regolamentando le attuali necessità sotto vari ambiti, stravolgendone l’impostazione ordinaria, nel settore scolastico ha imposto la sospensione dell’attività didattica fino alla data del 18 maggio. Nessuna norma ha specificato se, in questo eccezionale frangente, il docente sia onerato, o meno, dall’apporre la propria firma di presenza sul registro elettronico. L’interrogativo, a livello normativo, resta aperto, ma in base agli strumenti normativi esistenti è comunque possibile escludere ripercussioni penali. Il quesito A seguito della disposizione, in alcuni canali d’informazione scolastica è stato ipotizzato che la firma sul registro potrebbe integrare una fattispecie penale, individuata nel delitto di Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.). Per fornire un responso, è tuttavia necessario richiamare, a grandi linee, il quadro normativo di riferimento.

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