Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 9. Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Regione Autonoma della Sardegna - Ricerca. Ordina per: rilevanza - data 21-30 di 197 risultati 21.
Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della... ...incentivi de minimis per la promozione del turismo rurale; e) interventi a sostegno di nuove...rete di sistemi territoriali di imprese; 5) turismo; 6) agricoltura e sviluppo delle...soggiorno e degli enti provinciali del turismo (EPT) 1. Sono rispettivamente trasferite ai. Leggi e normative. Vai al contenuto della pagina Regione Leggi e normative In queste pagine si possono consultare le leggi regionali varate dal 1949 ad oggi.
Questa sezione contiene la raccolta delle leggi regionali promulgate dal 1949 ad oggi, nel testo originariamente pubblicato sul BURAS senza gli aggiornamenti derivanti da modifiche ed integrazioni eventualmente intervenuti in tempi successivi. Consulta l'elenco delle leggi regionali;Con Deliberazione n. 30/8 dell'11 luglio 2006 è stato adottato il manuale per la predisposizione dei testi normativi di iniziativa della Giunta regionale in tema di qualità e semplificazione della normativa regionale, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto scientifico dell’Osservatorio legislativo interregionale. Contattaci.
Testo dello statuto. Vai al contenuto della pagina Regione Testo dello statuto.
Modifica titolo V della Costituzionale. Avvocatura del Comune di Roma Seminario "Il nuovo titolo quinto della Costituzione.
Roma capitale" Campidoglio Sala della Protomoteca, 8 febbraio 2002 Relazione introduttiva (Avv. La revisione dell’intero titolo quinto della Costituzione dopo oltre mezzo secolo dalla sua entrata in vigore, e dopo circa trent’anni dalla istituzione delle Regioni a statuto ordinario (1970), è un fatto che di per se merita una approfondita riflessione, che riguarda in primo luogo il sistema istituzionale italiano considerato nel suo insieme. Questa considerazione preliminare non ha bisogno di particolari dimostrazioni: è sufficiente, per condividerla, pensare - sul piano giuridico - al carattere c.d. rigido della nostra costituzione, e - sul piano storico - alla capacità di resistenza, al limite della immodificabilità, del testo costituzionale per mezzo secolo (le eccezioni hanno riguardato ritocchi quantitativamente modestissimi), fino alla vigilia della revisione dell’intero titolo quinto.
Terzo "pilastro". Legge costituzionale 3/2001. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 Art. 1. 1.
L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Costituzione della Repubblica Italiana. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, ovvero il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, e fondativa della Repubblica italiana. Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948.
Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.[2] Storia[modifica | modifica sorgente] Origini e nascita[modifica | modifica sorgente] La prima pagina tratta da uno dei tre originali della Costituzione italiana ora custodito nell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica Formazione dell'Assemblea Costituente[modifica | modifica sorgente] Caratteristiche[modifica | modifica sorgente]
L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Art. 1.
L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.